Art. 3.
 
   1.  Al primo comma, lett. a), dell'art. 4 della legge regionale 18
aprile 1985, n. 40, le parole  "centri-storici"  e  "semi  periferie"
sono sostituite da "centri storici" e "semiperiferie".
   2.  Al primo comma, lett. c), dell'art. 4 della legge regionale 18
aprile 1985, n. 40, sono soppresse le parole "presente, ovvero".
   3. Al primo comma, lett. c), dell'art. 4 della legge regionale  18
aprile  1985,  n. 40, le parole "con evidenza per" e "localizzazioni"
sono sostituite da "evidenziando" e "aperture".