Art. 3. 1. Al primo comma, lett. a), dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, le parole "centri-storici" e "semi periferie" sono sostituite da "centri storici" e "semiperiferie". 2. Al primo comma, lett. c), dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, sono soppresse le parole "presente, ovvero". 3. Al primo comma, lett. c), dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, le parole "con evidenza per" e "localizzazioni" sono sostituite da "evidenziando" e "aperture".