Art. 4. 1. Al primo comma, lett. a), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, dopo la parola "caratteristiche" sono aggiunte le parole "urbanistiche e". 2. Il primo comma, lett. c), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, e' sostitutio dal seguente: " c) individua gli esercizi della grande distribuzione, le librerie e le rivendite di tabacchi all'interno dei quali puo' essere autorizzata la vendita di quotidiani e periodici;". 3. Il primo comma, lett. d), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, e' cosi sostituito: " d) indica, ai fini del rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, il numero e la localizzazione dei punti di vendita destinati ad assorbire la domanda aggiuntiva, determinata da rilevanti flussi di popolazione non residente, con particolare riguardo alle correnti turistiche stagionali risultanti dalle rilevazioni di cui al precedente art. 4, lett. b);". 4. Il primo comma, lett. e), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, e' cosi' sostituito: " e) definisce i criteri per il rilascio di autorizzazioni per la vendita automatica, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e dell'esistenza di altri punti di vendita;". 5. Il primo comma, lett. f), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, e' cosi' sostituito: " f) definisce i criteri in base ai quali si consente la vendita di quotidiani e periodici in ospedali, caserme, carceri e altre strutture similari, effettuata da rivenditori muniti di autorizzazione per l'esercizio della attivita' di rivendita di quotidiani e periodici in sede fissa, favorendo, ove necessario, il titolare della rivendita piu' prossima, e previo accordo da stipularsi con gli enti interessati;". 6. Il primo comma, lett. g), dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, e' cosi' sostituito: " g) stabilisce che, nel rilascio dell'autorizzazione e nel rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per nuove rivendite e per eventuale trasferimento di quelle esistenti, venga garantita la superficie piu' idonea per lo svolgimento dell'attivita', compatibilmente alle possibilita' di natura urbanistica dell'area interessata, ad altre esigenze di uso pubblico del suolo nonche', ove necessario, alle caratteristiche ambientali della zona.". 7. All'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, dopo la lett. g), e' aggiunto il seguente comma: "Al fine di evitare casi di sovraddimensionamento della rete distributiva su singole zone, nella predisposizione del piano di localizzazione, il comune deve tenere conto anche di punti di vendita posti nei comuni limitrofi, qualora siano ubicati ad una distanza inferiore a metri duecento dal confine comunale. A tal fine deve dare notizia ai comuni limitrofi dell'adozione del piano di locazione e del suo contenuto.".