Art. 4.
 
   1. Al primo comma, lett. a), dell'art. 5 della legge regionale  18
aprile 1985, n. 40, dopo la parola "caratteristiche" sono aggiunte le
parole "urbanistiche e".
   2.  Il primo comma, lett. c), dell'art. 5 della legge regionale 18
aprile 1985, n. 40, e' sostitutio dal seguente:
    " c)  individua  gli  esercizi  della  grande  distribuzione,  le
librerie e le rivendite di tabacchi all'interno dei quali puo' essere
autorizzata la vendita di quotidiani e periodici;".
  3.  Il  primo comma, lett. d), dell'art. 5 della legge regionale 18
aprile 1985, n. 40, e' cosi sostituito:
    " d) indica, ai fini del rilascio di autorizzazioni  a  carattere
stagionale,  il  numero  e  la  localizzazione  dei  punti di vendita
destinati  ad  assorbire  la  domanda  aggiuntiva,   determinata   da
rilevanti  flussi  di  popolazione  non  residente,  con  particolare
riguardo  alle  correnti  turistiche  stagionali   risultanti   dalle
rilevazioni di cui al precedente art. 4, lett. b);".
   4.  Il primo comma, lett. e), dell'art. 5 della legge regionale 18
aprile 1985, n. 40, e' cosi' sostituito:
    " e) definisce i criteri per il rilascio di autorizzazioni per la
vendita  automatica,  tenuto  conto  delle  esigenze  dell'utenza   e
dell'esistenza di altri punti di vendita;".
   5.  Il primo comma, lett. f), dell'art. 5 della legge regionale 18
aprile 1985, n. 40, e' cosi' sostituito:
    " f) definisce i criteri in base ai quali si consente la  vendita
di  quotidiani  e  periodici  in  ospedali,  caserme, carceri e altre
strutture   similari,   effettuata   da   rivenditori    muniti    di
autorizzazione  per  l'esercizio  della  attivita'  di  rivendita  di
quotidiani e periodici in sede fissa, favorendo, ove  necessario,  il
titolare   della   rivendita  piu'  prossima,  e  previo  accordo  da
stipularsi con gli enti interessati;".
   6. Il primo comma, lett. g), dell'art. 5 della legge regionale  18
aprile 1985, n. 40, e' cosi' sostituito:
    "  g)  stabilisce  che,  nel  rilascio  dell'autorizzazione e nel
rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per nuove
rivendite e per eventuale trasferimento di  quelle  esistenti,  venga
garantita    la   superficie   piu'   idonea   per   lo   svolgimento
dell'attivita',   compatibilmente   alle   possibilita'   di   natura
urbanistica  dell'area interessata, ad altre esigenze di uso pubblico
del suolo nonche', ove necessario,  alle  caratteristiche  ambientali
della zona.".
   7. All'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, dopo la
lett. g), e' aggiunto il seguente comma:
   "Al  fine  di  evitare  casi  di  sovraddimensionamento della rete
distributiva su singole zone,  nella  predisposizione  del  piano  di
localizzazione, il comune deve tenere conto anche di punti di vendita
posti  nei  comuni  limitrofi,  qualora siano ubicati ad una distanza
inferiore a metri duecento dal confine comunale.
   A tal fine deve dare notizia ai comuni limitrofi dell'adozione del
piano di locazione e del suo contenuto.".