Art. 5.
 
   1. L'art. 6 della legge  regionale  18  aprile  1985,  n.  40,  e'
sostitutio dal seguente:
 
                              "Art. 6.
                    Autorizzazione amministrativa
 
   L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attivita' di
rivendita  di  quotidiani  e  periodici e' rilasciata dal sindaco, ai
sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, in conformita'  al  piano  e
tenuto  conto delle priorita' stabilite in leggi speciali a favore di
particolari categorie di cittadini.
   Fino a quando non sia operante il piano comunale, l'autorizzazione
sara' rilasciata sulla base del disposto del successivo art. 14.
   L'autorizzazione e' necessaria per l'apertura di  nuovi  punti  di
vendita,  per il trasferimento e per il subingresso nella titolarita'
dell'esercizio.
   L'ampliamento delle rivendite di quotidiani e periodici  esclusive
deve   essere   comunicato   al  sindaco  e  non  e'  subordianto  ad
autorizzazione, fatto salvo il rispetto  dei  regolamenti  locali  di
polizia urbana, igienico sanitaria ed edilizia.
   Copia delle autorizzazioni rilasciate ovvero degli atti di diniego
corredati  dalle  motivazioni  dovra'  essere  trasmessa  alla giunta
regionale.
   L'autorizzazione per la rivendita di soli quotidiani  e  periodici
puo'  essere  rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora
vi sia abbinamento di altri  settori  merceologici,  l'autorizzazione
puo'   essere   rilasciata  sia  a  persone  fisiche  sia  a  persone
giuridiche. Alle persone fisiche non puo' essere rilasciata  piu'  di
una autorizzazione.
   L'esercizio  dell'attivita'  puo'  essere  svolto  unicamente  dal
titolare o dai suoi familiari o  parenti,  o  affini  sino  al  terzo
grado.  E'  consentita  la  collaborazione  di  terzi,  ma e' vietato
l'affidamento in gestione a terzi.  Tale  affidamento  e'  consentito
soltanto   nel   caso   di  comprovato  impedimento  per  malattia  o
infortunio, o di superamento dell'eta' pensionabile.
   In caso di chiusura temporanea e ricorrente  dei  punti  fissi  di
vendita  o  di  impedimento  temporaneo  dei titolari di rivendita in
posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o  ad
altri  soggetti  la  vendita,  anche  porta  a porta, di quotidiani e
periodici. Se non e' adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di
distribuzione possono provvedere direttamente.
   Il  sindaco  e'  tenuto  a pronunciarsi con provvedimento motivato
entro novanta giorni  dalla  data  di  presentazione  di  domanda  di
autorizzazione  per  nuova  apertura,  trasferimento  o  subingresso.
Trascorsi ulteriori novanta  giorni  senza  che  il  sindaco  si  sia
pronunciato,  la  domanda si intende accolta, sempreche' sussistano i
requisiti di cui all'art. 8 e la conformita' della stessa al piano.
   I soggetti autorizzati alla vendita di quotidiani  e  periodici  a
norma  del  presente  articolo  sono  tenuti ad assicurare parita' di
trattamento alle diverse testate.".