Art. 5. 1. L'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, e' sostitutio dal seguente: "Art. 6. Autorizzazione amministrativa L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attivita' di rivendita di quotidiani e periodici e' rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, in conformita' al piano e tenuto conto delle priorita' stabilite in leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini. Fino a quando non sia operante il piano comunale, l'autorizzazione sara' rilasciata sulla base del disposto del successivo art. 14. L'autorizzazione e' necessaria per l'apertura di nuovi punti di vendita, per il trasferimento e per il subingresso nella titolarita' dell'esercizio. L'ampliamento delle rivendite di quotidiani e periodici esclusive deve essere comunicato al sindaco e non e' subordianto ad autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico sanitaria ed edilizia. Copia delle autorizzazioni rilasciate ovvero degli atti di diniego corredati dalle motivazioni dovra' essere trasmessa alla giunta regionale. L'autorizzazione per la rivendita di soli quotidiani e periodici puo' essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione puo' essere rilasciata sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Alle persone fisiche non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione. L'esercizio dell'attivita' puo' essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini sino al terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma e' vietato l'affidamento in gestione a terzi. Tale affidamento e' consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'eta' pensionabile. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendita in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non e' adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente. Il sindaco e' tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di presentazione di domanda di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento o subingresso. Trascorsi ulteriori novanta giorni senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende accolta, sempreche' sussistano i requisiti di cui all'art. 8 e la conformita' della stessa al piano. I soggetti autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici a norma del presente articolo sono tenuti ad assicurare parita' di trattamento alle diverse testate.".