Art. 7.
 
   1.  Al  primo  comma  dell'art.  8 della legge regionale 18 aprile
1985, n. 40, dopo la parola "devono" sono aggiunte le  parole  ",  se
persone fisiche".
   2.  Il  secondo  ed il terzo comma della legge regionale 18 aprile
1985, n. 40, sono sostituiti dai seguenti:
   "Le  autorizzazioni  alla  rivendita  di  giorni  e  riviste  sono
rilasciate a persone giuridiche con il rispetto del solo requisito di
cui al punto 1) del precedente comma.
   La  domanda  di  autorizzazione  deve  specificare il possesso dei
requisiti di cui ai commi precedenti ed indicare l'esatta  ubicazione
dell'unita' di vendita.".