Art. 7. 1. Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, dopo la parola "devono" sono aggiunte le parole ", se persone fisiche". 2. Il secondo ed il terzo comma della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, sono sostituiti dai seguenti: "Le autorizzazioni alla rivendita di giorni e riviste sono rilasciate a persone giuridiche con il rispetto del solo requisito di cui al punto 1) del precedente comma. La domanda di autorizzazione deve specificare il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti ed indicare l'esatta ubicazione dell'unita' di vendita.".