Art. 3. 1. Il presidente della giunta regionale, o persona da lui delegata, e' legittimato a partecipare alla formazione dell'atto pubblico costitutivo dell'Associazione, della quale faranno parte allo stesso titolo gli enti e gli organismi citati all'art. 1, ed altri soggetti che potranno aderire in seguito nei modi stabiliti dello statuto dell'Associazione.