Art. 3.
 
   1.  Il  presidente  della  giunta  regionale,  o  persona  da  lui
delegata,  e'  legittimato  a  partecipare  alla formazione dell'atto
pubblico costitutivo dell'Associazione,  della  quale  faranno  parte
allo  stesso  titolo  gli  enti e gli organismi citati all'art. 1, ed
altri soggetti che potranno aderire in  seguito  nei  modi  stabiliti
dello statuto dell'Associazione.