Art. 4.
 
   1.  La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione
che l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  dell'Associazione  prevedano
l'obbligo   di   conseguire   il  riconoscimento  della  personalita'
giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile.