Art. 7.
 
   1.  All'onere  derivante  dalla attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione di  un  apposito  capitolo  nella
parte  spesa  del  bilancio  di  previsione  che  sara'  dotato della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale
6 luglio 1977, n. 31.
 
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare  come  legge  della  regione  Emilia-
Romagna.
    Bologna, 3 settembre 1992
 
                               BOSELLI