Art. 7. 1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sara' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia- Romagna. Bologna, 3 settembre 1992 BOSELLI