Art. 9.
                           Armi consentite
 
   1. La caccia al cinghiale e' consentita:
     a)  con  fucile  a canna liscia e con l'uso di cartuccia a palla
unica non superiore al calibro 12;
     b) con la carabina a canna ad anima rigata di calibro di mm. 7 o
270 millesimi di pollice. Con arma di calibro compreso fra i 9 e i  7
mm.  e' obbligatorio l'uso di cartucce con bossolo a vuoto di altezza
non inferiore a mm. 40.
   2. Ai cacciatori e' vietato portare cartucce a munizione spezzata.
   3.  I  conduttori  dei  cani  possono   essere   autorizzati   dal
caposquadra a portare fucili caricati con cartucce a salve.
   4.  I  partecipanti  alla  battuta possono tenere l'arma fuori del
fodero per raggiungere le poste o le localita' dove liberare la muta.
Durante il tragitto, e comunque sempre prima dell'inizio  e  dopo  la
fine della battuta, le armi devono essere tenute scariche.
   5.  Durante  la  caccia al cinghiale e' vietato l'uso di qualsiasi
mezzo  fuori  strada  per  scovare  o  inseguire  il  selvatico.   E'
consentito il trasporto degli animali abbattuti.
   6.  Durante  la battuta e' altresi' vietato l'impiego di strumenti
di  comunicazione  radio  o  telefonica  che  non   servano   per   i
collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani ed i capiposta.
   7.  Gli interventi di selezione sono consentiti esclusivamente con
fucili a canna rigata  di  calibro  minimo  di  millimetri  7  o  270
millesimi  di  pollice  con  cannocchiale. Sono rigorosamente escluse
cartucce per armi corte.