Art. 2.
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato  per  l'anno  1992  in   L.   1.000.000.000,   si   provvede
introducendo  le  seguenti  variazioni,  in  termini  di competenza e
cassa, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  il
medesimo esercizio finanziario:
   (Omissis).