Art. 3.
 
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ed entra in vigore il
giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  nel   Bollettino
ufficiale della regione Abruzzo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 7 settembre 1992
 
                               SALINI