(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 113 del 23 ottobre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, promuove la piu' ampia informazione sulla attivita' propria, e degli Enti ed Aziende da essa istituiti, per assicurare una effettiva partecipazione della comunita' regionale alla formazione ed attuazione delle sue scelte programmatiche, legislative ed amministrative, nonche' per creare un piu' stretto rapporto informativo fra i cittadini e le istituzioni, sia attraverso attivita' dirette di comunicazione istituzionale e di pubblica utilita' sia attraverso interventi di promozione, di qualificazione e valorizzazione di iniziative di comunicazione stampata e radiotelevisiva regionali e locali. 2. La Regione riconosce il valore sociale degli organi dell'informazione scritta e audiovisiva operanti in Emilia-Romagna, favorendone la qualificazione e l'adeguamento alle esigenze della Comunita' regionale.