(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                     n. 113 del 23 ottobre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione Emilia-Romagna,  in  attuazione  dell'art.  5  dello
Statuto, promuove la piu' ampia informazione sulla attivita' propria,
e  degli  Enti  ed  Aziende  da  essa  istituiti,  per assicurare una
effettiva partecipazione della comunita' regionale alla formazione ed
attuazione
delle  sue  scelte  programmatiche,  legislative  ed  amministrative,
nonche'  per  creare  un  piu'  stretto  rapporto  informativo  fra i
cittadini e le  istituzioni,  sia  attraverso  attivita'  dirette  di
comunicazione  istituzionale  e  di  pubblica utilita' sia attraverso
interventi di  promozione,  di  qualificazione  e  valorizzazione  di
iniziative  di  comunicazione  stampata e radiotelevisiva regionali e
locali.
   2.  La  Regione  riconosce  il   valore   sociale   degli   organi
dell'informazione  scritta  e audiovisiva operanti in Emilia-Romagna,
favorendone la qualificazione e  l'adeguamento  alle  esigenze  della
Comunita' regionale.