Art. 10.
                 Comunicazioni di pubblica utilita'
 
   1.  E'  considerata  comunicazione  di pubblica utilita' qualsiasi
atto  di  comunicazione  istituzionale  destinato  a  diffondere   in
messaggio    di    interesse    pubblico    e   diretto   all'esterno
dell'Amministrazione,  utilizzando  le   tecniche   promozionali   di
informazione   o  comunque  ogni  azione  afferente  il  campo  della
pubblicita'.
   2. Le  iniziative  di  comunicazione  di  pubblica  utilita'  sono
dirette:
     a)  a far conoscere l'attivita' legislativa, amministrativa e di
programmazione della Regione  ed  in  particolare  l'applicazione  da
parte  della  stessa  delle  leggi  e  degli  altri atti di rilevanza
sociale, dei  programmi  e  dei  piani  di  sviluppo,  nonche'  delle
direttive comunitarie e degli altri atti CEE;
     b) promuovere l'immagine dell'Emilia-Romagna;
     c)  migliorare  la  conoscenza  dei servizi pubblici prestati in
ambito regionale e delle modalita' di accesso ai medesimi;
     d) a realizzare nell'ambito delle competenze regionali azioni di
comunicazione sociale dirette alla crescita civile della societa';
     e) ad educare  alla  difesa  della  salute,  dell'ambiente,  del
patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici.
   3.  L'attivita'  amministrativa,  i  servizi  ed  in  generale  le
iniziative che sono effettuate dalle Province,  dai  Comuni  e  dagli
Enti  locali,  in  materie  delegate  dalla  Regione,  possono essere
oggetto della comunicazione della Regione.