Art. 10. Comunicazioni di pubblica utilita' 1. E' considerata comunicazione di pubblica utilita' qualsiasi atto di comunicazione istituzionale destinato a diffondere in messaggio di interesse pubblico e diretto all'esterno dell'Amministrazione, utilizzando le tecniche promozionali di informazione o comunque ogni azione afferente il campo della pubblicita'. 2. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilita' sono dirette: a) a far conoscere l'attivita' legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione ed in particolare l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonche' delle direttive comunitarie e degli altri atti CEE; b) promuovere l'immagine dell'Emilia-Romagna; c) migliorare la conoscenza dei servizi pubblici prestati in ambito regionale e delle modalita' di accesso ai medesimi; d) a realizzare nell'ambito delle competenze regionali azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della societa'; e) ad educare alla difesa della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici. 3. L'attivita' amministrativa, i servizi ed in generale le iniziative che sono effettuate dalle Province, dai Comuni e dagli Enti locali, in materie delegate dalla Regione, possono essere oggetto della comunicazione della Regione.