Art. 11. P u b b l i c i t a' 1. Nella attivita' di comunicazione avente carattere pubblicitario, fatto salvo quanto definito nell'art. 5, la Regione, tenendo conto del Codice di autodisciplina pubblicitaria, si attiene a particolari criteri di correttezza, con riguardo alla chiara identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilita' degli utenti, al rispetto delle opinioni altrui. 2. Per lo svolgimento di questa attivita' la Regione puo' avvalersi di strutture specializzate, osservando le procedure di cui al comma 2 dell'art. 7, attenendosi, nella scelta delle agenzie e dei mezzi, a meri criteri tecnico-professionali.