Art. 11.
                        P u b b l i c i t a'
 
   1.   Nella   attivita'   di   comunicazione    avente    carattere
pubblicitario,  fatto  salvo quanto definito nell'art. 5, la Regione,
tenendo conto del Codice di autodisciplina pubblicitaria, si  attiene
a  particolari  criteri  di  correttezza,  con  riguardo  alla chiara
identificazione dell'autore del messaggio,  alla  sensibilita'  degli
utenti, al rispetto delle opinioni altrui.
   2.  Per  lo  svolgimento  di  questa  attivita'  la  Regione  puo'
avvalersi di strutture specializzate, osservando le procedure di  cui
al comma 2 dell'art. 7, attenendosi, nella scelta delle agenzie e dei
mezzi, a meri criteri tecnico-professionali.