Art. 3. Rapporti con gli organi di informazione 1. La Regione assicura la piu' ampia collaborazione agli organi di informazione e alle agenzie di stampa; persegue la piu' ampia diffusione, nella societa' regionale, delle notizie sulla propria attivita'; garantisce l'accesso ad atti e documenti, secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla disciplina regionale che ne attua i principi. 2. Ai medesimi principi si ispira l'attivita' di comunicazione degli Enti e delle Aziende istituiti dalla Regione; attivita' che si puo' svolgere in forma autonoma o in collaborazione con i servizi regionali.