Art. 3.
               Rapporti con gli organi di informazione
 
   1. La Regione assicura la piu' ampia collaborazione agli organi di
informazione  e  alle  agenzie  di  stampa;  persegue  la  piu' ampia
diffusione, nella societa' regionale,  delle  notizie  sulla  propria
attivita';  garantisce  l'accesso ad atti e documenti, secondo quanto
stabilito dalla legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  dalla  disciplina
regionale che ne attua i principi.
   2.  Ai  medesimi  principi  si ispira l'attivita' di comunicazione
degli Enti e delle Aziende istituiti dalla Regione; attivita' che  si
puo'  svolgere  in  forma  autonoma o in collaborazione con i servizi
regionali.