Art. 4.
           Coordinamento delle iniziative di informazione
 
   1. Per il perseguimento delle finalita'  di  cui  all'art.  1,  la
Giunta  costituisce,  ai  sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 18
agosto 1984, n. 44, un gruppo di lavoro,  presieduto  dal  Presidente
della Giunta regionale.
   2.  Il  Servizio  "Stampa  e  Informazione", avvalendosi anche del
contributo  di  altri  servizi,  cura  l'attivita'   informativa   di
comunicazione istituzionale e di pubblica utilita', anche a carattere
pubblicitario, della Giunta regionale.
   3.  Sono fatte salve le specifiche competenze che le vigenti norme
attribuiscono ad Enti o Aziende regionali.