Art. 4. Coordinamento delle iniziative di informazione 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Giunta costituisce, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 18 agosto 1984, n. 44, un gruppo di lavoro, presieduto dal Presidente della Giunta regionale. 2. Il Servizio "Stampa e Informazione", avvalendosi anche del contributo di altri servizi, cura l'attivita' informativa di comunicazione istituzionale e di pubblica utilita', anche a carattere pubblicitario, della Giunta regionale. 3. Sono fatte salve le specifiche competenze che le vigenti norme attribuiscono ad Enti o Aziende regionali.