Art. 5. Dotazione tecnica 1. Al fine di consentire un flusso tempestivo e continuativo di informazioni la Regione si dota di adeguata strumentazione tecnica stabilendo rapporti anche convenzionati anche con agenzie di stampa. 2. La Regione, in favore di organi di informazione locale che presentino esigenze di tempestiva informativa, concorre alla dotazione di apparati tecnici di trasmissione e ricezione delle notizie diffuse dall'Amministrazione regionale. 3. Per i fini indicati al comma 2, la Giunta regionale concede contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 4. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, garantendo il pluralismo dell'informazione. La relativa deliberazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.