Art. 5.
                          Dotazione tecnica
 
   1. Al fine di consentire un flusso tempestivo  e  continuativo  di
informazioni  la  Regione  si dota di adeguata strumentazione tecnica
stabilendo rapporti anche convenzionati anche con agenzie di stampa.
   2. La Regione, in favore di  organi  di  informazione  locale  che
presentino   esigenze   di   tempestiva  informativa,  concorre  alla
dotazione di apparati  tecnici  di  trasmissione  e  ricezione  delle
notizie diffuse dall'Amministrazione regionale.
   3.  Per  i  fini  indicati al comma 2, la Giunta regionale concede
contributi fino ad un massimo del cinquanta  per  cento  della  spesa
ritenuta ammissibile.
   4.  La  Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' per la
concessione    dei    contributi,    garantendo     il     pluralismo
dell'informazione.   La  relativa  deliberazione  e'  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione.