Art. 8.
                            V e n d i t a
 
   1.  Le pubblicazioni della Regione possono essere messe in vendita
anche attraverso convenzioni con aziende specializzate che assicurino
regolarita' e continuita' nella diffusione individuate con le  proce-
dure di cui al comma 2 dell'art. 7.
   2.  Il  Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina il
prezzo dei periodici e dei volumi posti in vendita.
   3. Nel caso in cui, ai sensi del  comma  1,  venga  stipulata  una
convenzione,  tale  prezzo  verra'  invece definito all'interno della
convenzione stessa.