Art. 8. V e n d i t a 1. Le pubblicazioni della Regione possono essere messe in vendita anche attraverso convenzioni con aziende specializzate che assicurino regolarita' e continuita' nella diffusione individuate con le proce- dure di cui al comma 2 dell'art. 7. 2. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina il prezzo dei periodici e dei volumi posti in vendita. 3. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, venga stipulata una convenzione, tale prezzo verra' invece definito all'interno della convenzione stessa.