Art. 9.
                         Spazi pubblicitari
 
   1. Nelle pubblicazioni della Regione  e'  ammessa  la  vendita  di
spazi   pubblicitari   anche   attraverso   convenzioni  con  agenzie
specializzate  individuate  con  le  procedure  di  cui  al  comma  2
dell'art. 7.
   2.  Il  presidente della Giunta, con proprio decreto, determina il
prezzo degli spazi posti in vendita.
   3. Nel caso in cui, ai sensi del  comma  1,  venga  stipulata  una
convenzione,  tale  prezzo  verra'  invece definito all'interno della
convenzione stessa.