Art. 9. Spazi pubblicitari 1. Nelle pubblicazioni della Regione e' ammessa la vendita di spazi pubblicitari anche attraverso convenzioni con agenzie specializzate individuate con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 7. 2. Il presidente della Giunta, con proprio decreto, determina il prezzo degli spazi posti in vendita. 3. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, venga stipulata una convenzione, tale prezzo verra' invece definito all'interno della convenzione stessa.