Art. 2.
 
   I contributi regionali, da erogare agli enti e  per  le  finalita'
indicate   nell'art.   14  della  suindicata  legge  regionale,  sono
decurtati, mediante l'istituto  della  compensazione,  degli  importi
dovuti  dagli stessi enti alla regione a qualsiasi titolo, sempre che
a cio' non si sia gia' provveduto in altra sede.