Art. 4.
 
   La presente legge e' dichiarata urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione Abruzzo.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 28 dicembre 1992
 
                              DEL COLLE