Art. 5. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di L. 16.095.345.370 cosi' suddivisa: esercizio 1993: L. 10.525.695.370; esercizio 1994: L. 4.569.650.000; esercizio 1995: L. 1.000.000.000. 2. Alla copertura dell'onere di L. 10.525.695.370, gravante sull'esercizio 1993, si provvede per L. 3.159.792.000 con l'importo che verra' introitato nel bilancio regionale in forza dell'art. 2 e per L. 7.365.903.370 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 2300 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo; al restante importo di L. 5.569.650.000, a carico degli esercizi 1994 e 1995, si provvede mediante utilizzo della disponibilita' del corrispondente fondo globale iscritto, per i medesimi esercizi, al capitolo n. 2300 del bilancio triennale 1993-1995. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 27 novembre 1993 ANDREOLLI Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE