Art. 5.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata  la  spesa
complessiva di L. 16.095.345.370 cosi' suddivisa:
    esercizio 1993: L. 10.525.695.370;
    esercizio 1994: L. 4.569.650.000;
    esercizio 1995: L. 1.000.000.000.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  L.  10.525.695.370,  gravante
sull'esercizio 1993, si provvede per L. 3.159.792.000  con  l'importo
che  verra'  introitato nel bilancio regionale in forza dell'art. 2 e
per L. 7.365.903.370 mediante riduzione di  pari  importo  del  fondo
globale  iscritto  al  capitolo  n.  2300 della spesa per l'esercizio
finanziario medesimo; al restante  importo  di  L.  5.569.650.000,  a
carico  degli  esercizi  1994  e  1995, si provvede mediante utilizzo
della disponibilita' del corrispondente fondo globale iscritto, per i
medesimi  esercizi,  al  capitolo  n.  2300  del  bilancio  triennale
1993-1995.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trento, 27 novembre 1993
 
                              ANDREOLLI
 
Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE