Art. 10. Disposizioni in materia di previdenza integrativa 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, le parole "entro il primo trimestre dell'anno di riferimento" sono soppresse. Al medesimo comma e' aggiunta la frase seguente: "Il versamento della contribuzione deve intervenire in due rate semestrali, rispettivamente entro il mese di marzo ed entro il mese di settembre dell'anno di riferimento". 2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 10, le parole "entro il 30 giugno 1993" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 1994".