Art. 10.
          Disposizioni in materia di previdenza integrativa
 
   1.  Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1993,
n. 3, le parole "entro il primo trimestre dell'anno  di  riferimento"
sono  soppresse. Al medesimo comma e' aggiunta la frase seguente: "Il
versamento  della  contribuzione  deve  intervenire   in   due   rate
semestrali,  rispettivamente  entro il mese di marzo ed entro il mese
di settembre dell'anno di riferimento".
   2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1993,  n.
10,  le parole "entro il 30 giugno 1993" sono sostituite dalle parole
"entro il 31 dicembre 1994".