Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere per l'attuazione della presente  legge,  valutato  in
lire  5  miliardi  40  milioni  in  ragione  d'anno, si provvede, per
l'esercizio 1993, mediante prelevamento di  pari  importo  dal  fondo
globale  iscritto  al capitolo n. 670 dello stato di previsione della
spesa per l'esercizio finanziario 1993.
   2. Con legge di bilancio,  l'importo  di  cui  al  comma  1  viene
annualmente  ripartito  fra  le  Province  autonome  di  Trento  e di
Bolzano.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trento, 27 novembre 1993
 
                              ANDREOLLI
 
Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE