Art. 11. Norma finanziaria 1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi 40 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio 1993, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993. 2. Con legge di bilancio, l'importo di cui al comma 1 viene annualmente ripartito fra le Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 27 novembre 1993 ANDREOLLI Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE