Art. 2. Misura dell'indennita' regionale 1. L'indennita' regionale verra' corrisposta nella misura dell'80% della retribuzione in godimento e comunque fino ad una misura massima di L. 1.250.000 mensili. Tale misura potra' essere rideterminata dalla Giunta regionale in relazione allo stanziamento previsto nel bilancio.