Art. 2.
                  Misura dell'indennita' regionale
 
   1. L'indennita' regionale verra' corrisposta nella misura dell'80%
della retribuzione in godimento e comunque fino ad una misura massima
di  L.  1.250.000  mensili.  Tale  misura potra' essere rideterminata
dalla Giunta regionale in relazione allo  stanziamento  previsto  nel
bilancio.