Art. 3.
                  Durata dell'indennita' regionale
 
   1. L'indennita' regionale e' corrisposta per una durata massima di
dodici  mesi.  Per  i  primi tre mesi di disoccupazione ne e' sospesa
l'erogazione. Con il quarto mese saranno accreditate anche  le  somme
arretrate.
   2.    L'indennita'   regionale   non   e'   comunque   corrisposta
successivamente alla data di maturazione del diritto alla pensione di
anzianita' o  successivamente  alla  data  del  compimento  dell'eta'
pensionabile  ovvero,  se  a  questa  data  non e' ancora maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in  cui
tale diritto viene a maturazione.
   3.   Qualora   prima  del  dodicesimo  mese  il  lavoratore  venga
cancellato dalla  lista  di  mobilita'  relativa  alla  provincia  di
residenza,  l'indennita'  regionale  cessa a partire dalla decorrenza
della cancellazione.
   4. Qualora il lavoratore venga temporaneamente sospeso dalla lista
di mobilita', sara' corrispondentemente  sospesa  anche  l'indennita'
regionale.  L'erogazione  dell'indennita'  regionale  riprendera' con
decorrenza dalla cessazione della sospensione.