Art. 3. Durata dell'indennita' regionale 1. L'indennita' regionale e' corrisposta per una durata massima di dodici mesi. Per i primi tre mesi di disoccupazione ne e' sospesa l'erogazione. Con il quarto mese saranno accreditate anche le somme arretrate. 2. L'indennita' regionale non e' comunque corrisposta successivamente alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione. 3. Qualora prima del dodicesimo mese il lavoratore venga cancellato dalla lista di mobilita' relativa alla provincia di residenza, l'indennita' regionale cessa a partire dalla decorrenza della cancellazione. 4. Qualora il lavoratore venga temporaneamente sospeso dalla lista di mobilita', sara' corrispondentemente sospesa anche l'indennita' regionale. L'erogazione dell'indennita' regionale riprendera' con decorrenza dalla cessazione della sospensione.