Art. 4. Cumulabilita' 1. Per i mesi nei quali al lavoratore spetta il trattamento ordinario di disoccupazione, l'indennita' regionale e' corrisposta ad integrazione dello stesso e fino al raggiungimento della misura indicata all'art. 2. 2. L'indennita' regionale non e' altrimenti cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale.