Art. 4.
                            Cumulabilita'
 
   1. Per i mesi  nei  quali  al  lavoratore  spetta  il  trattamento
ordinario di disoccupazione, l'indennita' regionale e' corrisposta ad
integrazione  dello  stesso  e  fino  al  raggiungimento della misura
indicata all'art. 2.
   2. L'indennita' regionale non e' altrimenti cumulabile  con  altri
interventi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale.