Art. 5. Domanda e decorrenza 1. L'indennita' regionale e' corrisposta a domanda da presentarsi entro trenta giorni dal licenziamento, unitamente a copia della domanda tesa ad ottenere l'indennita' di disoccupazione ordinaria. Decorso tale termine, viene meno il diritto al percepimento della stessa. 2. L'indennita' regionale decorre dal giorno successivo al licenziamento.