Art. 5.
                        Domanda e decorrenza
 
   1.  L'indennita' regionale e' corrisposta a domanda da presentarsi
entro trenta giorni  dal  licenziamento,  unitamente  a  copia  della
domanda  tesa  ad  ottenere l'indennita' di disoccupazione ordinaria.
Decorso tale termine, viene meno il  diritto  al  percepimento  della
stessa.
   2.   L'indennita'  regionale  decorre  dal  giorno  successivo  al
licenziamento.