Art. 6.
                         Delega di funzioni
 
   1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,   le  funzioni  amministrative  concernenti  la  realizzazione
dell'intervento previdenziale previsto  nella  stessa  sono  delegate
alle  Province  autonome  di  Trento e di Bolzano che le esercitano o
direttamente  tramite  proprie  strutture  provinciali,  o   mediante
convenzione   con   enti   previdenziali  nazionali  o  con  istituti
assicurativi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del  Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
   2.  Le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano provvedono a
disciplinare tutto quanto attiene all'esercizio delle funzioni  dele-
gate,   nonche'   le   modalita'   di  erogazione  delle  prestazioni
previdenziali.
   3. La Regione si sostituisce alle Province autonome nell'esercizio
delle funzioni delegate in  caso  di  persistente  inattivita'  o  di
violazione della presente legge.
   4.  Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative
delegate con la presente legge e'  ammesso  ricorso,  entro  sessanta
giorni, alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale
decide in via definitiva.