Art. 7. Rapporti finanziari 1. Al fine di stabilire un raccordo per gli aspetti finanziari relativi alla gestione delegata della presente legge, le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma finanziario annuale e triennale concernente gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 6. 2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario annuale e triennale di cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa", propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle due Province autonome ai sensi dell'art. 6. 3. Con legge di bilancio viene approvato tale stanziamento e alla ripartizione del fondo provvede la Giunta regionale, attribuendolo, in ragione delle esigenze, alla Provincia autonoma di Bolzano. 4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dai fondi regionali, le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente. 5. La liquidazione dei finanziamenti avviene in unica rata anticipata. 6. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento sono restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di gestione troveranno opportuno ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.