Art. 7.
                         Rapporti finanziari
 
   1.  Al  fine  di  stabilire un raccordo per gli aspetti finanziari
relativi alla gestione delegata della  presente  legge,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Regione un programma
finanziario  annuale  e  triennale concernente gli oneri previsti per
l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 6.
   2. La Giunta regionale, visto il programma finanziario  annuale  e
triennale  di  cui al comma 1, sentito il parere della Commissione di
cui  all'art.  6  della  legge  regionale  24  maggio  1992,  n.   4,
concernente   "Interventi  in  materia  di  previdenza  integrativa",
propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo  per
l'esercizio  delle  funzioni  delegate  alle due Province autonome ai
sensi dell'art. 6.
   3. Con legge di bilancio viene approvato tale stanziamento e  alla
ripartizione  del  fondo provvede la Giunta regionale, attribuendolo,
in ragione delle esigenze, alla Provincia autonoma di Bolzano.
   4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo vincolato dai fondi
regionali, le Province autonome trasmettono alla  Regione,  entro  il
mese  di aprile, il conto consuntivo della gestione riferito all'anno
solare immediatamente precedente.
   5.  La  liquidazione  dei  finanziamenti  avviene  in  unica  rata
anticipata.
   6.  I  finanziamenti  non utilizzati nell'anno di riferimento sono
restituiti alla Regione. Eventuali disavanzi di  gestione  troveranno
opportuno  ripiano nell'ambito dell'assegnazione finanziaria relativa
all'anno successivo.