(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                  Adige n. 59 del 7 dicembre 1993)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Interventi soggetti a parere
 
   1.   Tutte   le   opere   e  le  forniture  attinenti  ai  settori
dell'agricoltura, delle foreste, della  caccia,  della  pesca,  della
sistemazione  dei bacini montani, della regolazione dei corsi d'acqua
e dell'elettrificazione rurale, attuate direttamente dalla Provincia,
o ammesse a finanziamenti  o  agevolazioni  da  parte  della  stessa,
devono essere corredate da un parere tecnico economico.
   2.  Sono  inoltre  soggetti  a parere tecnico preventivo tutti gli
interventi di sistemazione idraulica ed  idraulico-forestale  per  la
difesa  del  suolo,  comprese  le  opere  paravalanghe,  anche se non
finanziati dalla Provincia, fatte salve le competenze dello Stato  ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381.
   3. Il parere di cui ai commi 1 e 2 e' espresso:
     a)   sulle   opere,   forniture   o  interventi,  il  cui  costo
preventivato non superi l'importo di  L.  500.000.000  dal  direttore
della ripartizione provinciale competente in materia;
     b)  sulle  opere,  le  forniture  e gli interventi, il cui costo
preventivato superi l'importo di L.  500.000.000,  dalla  commissione
tecnica di cui all'art. 2.
   4.  Su  richiesta  del  direttore  della  ripartizione provinciale
competente, ai sensi del comma 3, lettera a), il parere  puo'  essere
dato dalla commissione tecnica di cui all'art. 2.
   5.  Gli  importi  di  cui  al  comma  3  possono essere aggiornati
annualmente  con   deliberazione   della   Giunta   provinciale,   da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, in relazione alle
variazioni  in  aumento dei costi di costruzione accertate dall'ISTAT
rispetto all'anno precedente.
   6. I pareri sulle forniture di cui al comma 1 sostituiscono  anche
il  parere  della  commissione  provinciale  per  gli  acquisti  e le
cessioni di beni mobili.
   7. Qualora le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2,  siano
assoggettati al parere del comitato tecnico provinciale, lo stesso e'
integrato  da  un  rappresentante delle ripartizioni competenti nella
rispettiva materia.  In  tal  caso  si  prescinde  dal  parere  della
commissione tecnica di cui all'art. 2.