Art. 2. Commissione tecnica 1. La commissione tecnica provinciale per le opere e gli interventi di cui all'art. 1 e' composta da: a) tre funzionari della ripartizione provinciale Acque pubbliche ed Opere idrauliche, designati dall'assessore provinciale competente in materia; b) due funzionari della ripartizione provinciale Agricoltura, designati dall'assessore provinciale competente in materia; c) due funzionari della ripartizione provinciale Foreste, designati dall'assessore provinciale competente in materia. 2. La commissione tecnica e' nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale e' intervenuta la nomina stessa; essa elegge nel proprio seno il presidente e il suo sostituto. Per ogni membro effettivo e' nominato un membro supplente. Funge da segretario della commissione un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. 3. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. 4. Le deliberazioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. 5. Il presidente puo' chiamare a partecipare ai lavori della commissione tecnica, con voto consultivo, degli esperti, anche interni all'amministrazione, qualora l'esame dei progetti richieda competenze professionali specifiche.