Art. 2.
                         Commissione tecnica
 
   1.   La  commissione  tecnica  provinciale  per  le  opere  e  gli
interventi di cui all'art. 1 e' composta da:
     a) tre funzionari della ripartizione provinciale Acque pubbliche
ed Opere idrauliche, designati dall'assessore provinciale  competente
in materia;
     b)  due  funzionari  della ripartizione provinciale Agricoltura,
designati dall'assessore provinciale competente in materia;
     c)  due  funzionari  della  ripartizione  provinciale   Foreste,
designati dall'assessore provinciale competente in materia.
   2.  La  commissione tecnica e' nominata dalla Giunta provinciale e
permane in carica per la durata della  legislatura  nel  corso  della
quale  e'  intervenuta la nomina stessa; essa elegge nel proprio seno
il presidente e il  suo  sostituto.  Per  ogni  membro  effettivo  e'
nominato  un  membro supplente. Funge da segretario della commissione
un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
   3.  La  composizione  della  commissione   deve   adeguarsi   alla
consistenza  dei  gruppi  linguistici  esistenti  in provincia, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.
   4. Le deliberazioni della  commissione  tecnica  sono  adottate  a
maggioranza assoluta dei componenti.
   5.  Il  presidente  puo'  chiamare  a  partecipare ai lavori della
commissione  tecnica,  con  voto  consultivo,  degli  esperti,  anche
interni  all'amministrazione,  qualora  l'esame dei progetti richieda
competenze professionali specifiche.