Art. 4. C o m p e n s i 1. Agli esperti di cui all'art. 2, comma 5, sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, integrata dall'art. 13 della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7. Le relative spese gravano sul capitolo 12125 del bilancio di previsione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.