Art. 4.
                           C o m p e n s i
 
   1.  Agli  esperti di cui all'art. 2, comma 5, sono corrisposti, in
quanto spettino, i compensi di cui alla legge  provinciale  19  marzo
1991,  n.  6, integrata dall'art. 13 della legge provinciale 16 marzo
1992, n. 7. Le relative spese gravano sul capitolo 12125 del bilancio
di previsione per l'anno  1993  e  sui  corrispondenti  capitoli  dei
bilanci per gli anni successivi.