Art. 5.
                            Norma finale
 
   1.  I pareri espressi anteriormente alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  ai  sensi  delle  disposizioni   previgenti,
conservano la loro efficacia.
   2.  Sono  abrogati:  la legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21,
l'art. 19 della legge provinciale 7 luglio  1980,  n.  24,  l'art.  4
della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29, gli artt. 6 e 7 della
legge  provinciale  14  novembre  1984, n. 16, e l'art. 9 della legge
provinciale 31 marzo 1988, n. 13.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 19 novembre 1993
 
                             DURNWALDER
 
Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI'