Art. 5. Norma finale 1. I pareri espressi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni previgenti, conservano la loro efficacia. 2. Sono abrogati: la legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, l'art. 19 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, l'art. 4 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29, gli artt. 6 e 7 della legge provinciale 14 novembre 1984, n. 16, e l'art. 9 della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 19 novembre 1993 DURNWALDER Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI'