IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1. La presente  legge,  in  materia  di  circoscrizioni  comunali,
disciplina:
     a) l'istituzione di nuovi comuni;
     b) la modificazione delle circoscrizioni comunali;
     c) la modificazione delle denominazioni comunali;
     d)   la  determinazione,  rettifica,  contestazione  di  confini
comunali;
     e) la determinazione delle sedi municipali.
   2. Disciplina altresi' le attivita' regionali previste dalla legge
8 giugno 1990, n. 142, relative:
     a) alle unioni e fusioni di comuni;
     b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali  e  di
fusione dei piccoli comuni;
     c)  alla  revisione  delle  circoscrizioni  provinciali  ed alla
istituzione di nuove province.