IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali, disciplina: a) l'istituzione di nuovi comuni; b) la modificazione delle circoscrizioni comunali; c) la modificazione delle denominazioni comunali; d) la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali; e) la determinazione delle sedi municipali. 2. Disciplina altresi' le attivita' regionali previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, relative: a) alle unioni e fusioni di comuni; b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni; c) alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province.