Art. 10.
                          Fusione di comuni
 
   1. La fusione di comuni e la conseguente istituzione di  un  nuovo
comune sono disciplinate dalla legge n. 142/1990, articoli 11 e 12, e
dagli articoli 3 e 5 della presente legge.
   2.  Su  richiesta  dei comuni interessati alla fusione, deliberata
dai quattro quinti dei consiglieri assegnati ai rispettivi  consigli,
la  giunta  regionale  presenta un disegno di legge per l'istituzione
del nuovo comune.
   3. I contributi richiesti dal comune istituito mediante fusione di
due o piu' comuni contigui vengono assegnati sulla base di  specifici
e  finalizzati  piani  di settore in relazione alla motivazione della
richiesta di contributo  raffrontata  alla  situazione  gestionale  e
patrimoniale  del  nuovo ente ed in relazione alla fascia demografica
di appartenenza dei comuni fusi ed al loro numero.