Art. 10. Fusione di comuni 1. La fusione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dalla legge n. 142/1990, articoli 11 e 12, e dagli articoli 3 e 5 della presente legge. 2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune. 3. I contributi richiesti dal comune istituito mediante fusione di due o piu' comuni contigui vengono assegnati sulla base di specifici e finalizzati piani di settore in relazione alla motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ed al loro numero.