Art. 13. Promozione dell'iniziativa comunale 1. La regione puo', con deliberazione di consiglio, indicare le aree su cui, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 3, risulti opportuna, da parte dei comuni, una valutazione della possibilita' di dar luogo all'iniziativa di cui all'art. 12. 2. La deliberazione consiliare viene trasmessa ai comuni il cui territorio rientri nelle aree indicate, affinche' valutino la possibilita' di dar luogo all'iniziativa di cui all'art. 12.