Art. 13.
                 Promozione dell'iniziativa comunale
 
   1.  La  regione  puo', con deliberazione di consiglio, indicare le
aree su cui, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma  3,  risulti
opportuna, da parte dei comuni, una valutazione della possibilita' di
dar luogo all'iniziativa di cui all'art. 12.
   2.  La  deliberazione  consiliare viene trasmessa ai comuni il cui
territorio  rientri  nelle  aree  indicate,  affinche'  valutino   la
possibilita' di dar luogo all'iniziativa di cui all'art. 12.