Art. 2.
                          Criteri generali
 
   1. Ai fini della istituzione di nuovi comuni e del riordino  delle
circoscrizioni   comunali,   la   regione  provvede  con  particolare
riferimento alle situazioni che non garantiscano il  pieno  esercizio
delle  funzioni  comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la
responsabile e significativa partecipazione dei cittadini.
   2.  Assumono  particolare  rilievo nell'ambito di tali situazioni,
quelle in cui elementi fisici o infrastrutturali comportino divisione
territoriale, ovvero esigenze di organizzazione o gestione di servizi
soprattutto   a   rete   richiedano   una   razionalizzazione   delle
circoscrizioni territoriali.
   3.   Ai   fini   della   promozione   dell'iniziativa  comunale  e
dell'espressione  del  parere  regionale  per  la   revisione   delle
circoscrizioni   provinciali   e  l'istituzione  di  nuove  province,
rilevano le aree entro le  quali  si  svolge  la  maggior  parte  dei
rapporti  sociali, economici e culturali della popolazione residente.
Dette aree debbono  avere  dimensioni  tali,  per  ampiezza,  entita'
demografica,    ed    attivita'   produttive,   da   consentire   una
programmazione dello sviluppo  che  possa  favorire  il  riequilibrio
economico,   sociale   e   culturale  del  territorio  provinciale  e
regionale.