Art. 2. Criteri generali 1. Ai fini della istituzione di nuovi comuni e del riordino delle circoscrizioni comunali, la regione provvede con particolare riferimento alle situazioni che non garantiscano il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile e significativa partecipazione dei cittadini. 2. Assumono particolare rilievo nell'ambito di tali situazioni, quelle in cui elementi fisici o infrastrutturali comportino divisione territoriale, ovvero esigenze di organizzazione o gestione di servizi soprattutto a rete richiedano una razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali. 3. Ai fini della promozione dell'iniziativa comunale e dell'espressione del parere regionale per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, rilevano le aree entro le quali si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente. Dette aree debbono avere dimensioni tali, per ampiezza, entita' demografica, ed attivita' produttive, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.