Art. 3. Istituzione di nuovi comuni 1. L'istituzione di nuovi comuni e' disposta con legge regionale. 2. Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione tra piu' comuni, di cui all'art. 10. 3. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprendera' opportunamente: a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i comuni interessati; b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini; c) indicazioni di natura demografica e socio economica relative sia alla nuova realta' territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonche' del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo comune; d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai comuni in questione; e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzi i vantaggi. 4. La commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei consigli comunali interessati e del consiglio provinciale competente per territorio. 5. Ricevuti i pareri richiesti, la commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Il parere della commissione e' quindi trasmesso al consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso. 7. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al consiglio.