Art. 3.
                     Istituzione di nuovi comuni
 
   1. L'istituzione di nuovi comuni e' disposta con legge regionale.
   2. Non possono  essere  istituiti  nuovi  comuni  con  popolazione
inferiore  ai  10.000  abitanti  o la cui costituzione comporti, come
conseguenza, che altri comuni scendano sotto  tale  limite,  salvo  i
casi di fusione tra piu' comuni, di cui all'art. 10.
   3.   La   relazione   di  accompagnamento  al  progetto  di  legge
comprendera' opportunamente:
     a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di  tutti
i comuni interessati;
     b)  la  cartografia  in  scala  1:10.000 o superiore relativa ai
suddetti confini;
     c) indicazioni di natura demografica e socio economica  relative
sia  alla  nuova realta' territoriale che agli Enti locali coinvolti,
nonche' del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un
nuovo comune;
     d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio
preventivo e consuntivo approvato dai comuni in questione;
     e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei  servizi  sul
territorio interessato, che ne evidenzi i vantaggi.
   4. La commissione consiliare competente, constatata la completezza
e   correttezza   della   documentazione   richiesta   dal  comma  3,
preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei
consigli comunali interessati e del consiglio provinciale  competente
per territorio.
   5. Ricevuti i pareri richiesti, la commissione esamina il progetto
anche  sulla  base  della documentazione ulteriormente e direttamente
acquisita ed esprime il proprio parere in  merito  all'indizione  del
referendum consultivo ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1973,
n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.
   6.  Il  parere  della commissione e' quindi trasmesso al consiglio
per l'esame e  l'eventuale  approvazione  della  delibera  favorevole
all'indizione del referendum stesso.
   7.   Acquisiti   i   risultati   del  referendum,  la  Commissione
consiliare, entro sessanta giorni dalla  data  di  proclamazione  dei
risultati  del  referendum,  esprime  il  proprio parere in merito al
progetto di legge e lo invia al consiglio.