Art. 4.
             Modificazione delle circoscrizioni comunali
 
   1. La modificazione delle circoscrizioni comunali e' disposta  con
legge regionale.
   2.   La   relazione   di  accompagnamento  al  progetto  di  legge
comprendera' opportunamente:
     a) la descrizione dei nuovi confini proposti;
     b) la cartografia in scala  1:10.000  o  superiore  relativa  ai
suddetti confini;
     c)   indicazioni   di  natura  demografica,  socio  economica  e
patrimoniale relative agli Enti  locali  interessati,  in  cui  siano
precisate  anche  le nuove modalita' di gestione dei servizi inerenti
il territorio soggetto a modificazione evidenziandone i vantaggi.
   3. La commissione consiliare competente, constatata la completezza
e  correttezza  della   documentazione   richiesta   dal   comma   2,
preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei
consigli  comunali interessati e del consiglio provinciale competente
per territorio.
   4. Ricevuti i pareri richiesti, la commissione esamina il progetto
anche sulla base della documentazione  ulteriormente  e  direttamente
acquisita  ed  esprime  il proprio parere in merito all'indizione del
referendum consultivo ai sensi della legge regionale n. 4/1973 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.
   5. Il parere della commissione e' quindi  trasmesso  al  consiglio
per  l'esame  e  l'eventuale  approvazione  della delibera favorevole
all'indizione del referendum stesso.
   6.  Acquisiti  i  risultati   del   referendum,   la   commissione
consiliare,  entro  sessanta  giorni  dalla data di proclamazione dei
risultati del referendum, esprime il  proprio  parere  in  merito  al
progetto di legge e lo invia al consiglio.