Art. 4. Modificazione delle circoscrizioni comunali 1. La modificazione delle circoscrizioni comunali e' disposta con legge regionale. 2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprendera' opportunamente: a) la descrizione dei nuovi confini proposti; b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini; c) indicazioni di natura demografica, socio economica e patrimoniale relative agli Enti locali interessati, in cui siano precisate anche le nuove modalita' di gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione evidenziandone i vantaggi. 3. La commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 2, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei consigli comunali interessati e del consiglio provinciale competente per territorio. 4. Ricevuti i pareri richiesti, la commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della legge regionale n. 4/1973 e suc- cessive modifiche ed integrazioni. 5. Il parere della commissione e' quindi trasmesso al consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso. 6. Acquisiti i risultati del referendum, la commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al consiglio.