Art. 5. Delega alle province 1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio con deliberazione del consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali: a) il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al comune o ai comuni di origine; b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche gia' acquisite.