Art. 5.
                        Delega alle province
 
   1.  I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o alla
modificazione  delle  circoscrizioni  comunali  sono  definiti  dalla
provincia  competente per territorio con deliberazione del consiglio,
nell'ambito dei seguenti criteri generali:
     a)  il  comune  di  nuova  istituzione  o  il  comune   la   cui
circoscrizione   risulta  ampliata  subentra  nella  titolarita'  dei
rapporti giuridici attivi e passivi che attengono  al  territorio  ed
alle popolazioni sottratte al comune o ai comuni di origine;
     b)  il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto
conto della dimensione  territoriale  e  di  popolazione  trasferita,
ferme   restando,   per  il  personale,  le  posizioni  economiche  e
giuridiche gia' acquisite.