Art. 7.
    Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali
 
   1.  Nei  casi di incertezza sui confini comunali, di correzione di
confini per ragioni topografiche o per altre  analoghe  e  comprovate
esigenze  locali,  di rivendicazione del diritto di supremazia su uno
stesso  territorio  da  parte  di  piu'  comuni,  la  determinazione,
rettifica  o  contestazione  di  confini  comunali  e' disposta dalla
regione con atto amministrativo.
   2. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di
confini debbono  essere  corredate  dalla  documentazione  catastale,
cartografica,  storica  e  descrittiva  necessaria  a  documentare in
termini precisi la situazione.
   3. La giunta regionale istruisce le  richieste,  ordina  eventuali
ispezioni  sui  luoghi,  e richiede il parere dei consigli comunali e
provinciale interessati.
   4. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini
si provvede con deliberazione di consiglio su proposta della  giunta;
la  stessa  procedura si applica nei casi di rettifica di confini per
ragioni topografiche o  per  altre  analoghe  e  comprovate  esigenze
locali,  quando  tutti  i  consigli  comunali interessati ne facciano
domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
   5.  Qualora  non tutti i consigli comunali interessati ne facciano
domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la  richiesta
di  rettifica  viene trasformata in iniziativa legislativa e definita
con la procedura di cui all'art. 4.