Art. 7. Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali 1. Nei casi di incertezza sui confini comunali, di correzione di confini per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali, di rivendicazione del diritto di supremazia su uno stesso territorio da parte di piu' comuni, la determinazione, rettifica o contestazione di confini comunali e' disposta dalla regione con atto amministrativo. 2. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di confini debbono essere corredate dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini precisi la situazione. 3. La giunta regionale istruisce le richieste, ordina eventuali ispezioni sui luoghi, e richiede il parere dei consigli comunali e provinciale interessati. 4. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini si provvede con deliberazione di consiglio su proposta della giunta; la stessa procedura si applica nei casi di rettifica di confini per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. 5. Qualora non tutti i consigli comunali interessati ne facciano domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la richiesta di rettifica viene trasformata in iniziativa legislativa e definita con la procedura di cui all'art. 4.