Art. 9.
                          Unione di comuni
 
   1. I comuni interessati a  costituire  tra  loro  una  unione  per
l'esercizio  di  una  pluralita'  di  funzioni  o  di servizi possono
richiedere  alla  Regione,  fornendo  ad  essa  i   dati   necessari,
l'effettuazione  di  una  indagine  conoscitiva  mirata a rilevare la
situazione esistente e l'elaborazione di un progetto  riorganizzativo
delle loro realta'.
   2.  L'atto  costitutivo  ed  il regolamento dell'unione di comuni,
disciplinata  dall'art.  26  della  legge  n.  142/1990,  non  appena
esecutivi, vengono trasmessi alla giunta regionale.
   3.  Le  unioni di comuni possono presentare alla regione richieste
di contributi aggiuntivi a quelli previsti per i  singoli  comuni.  I
contributi  richiesti  vengono  assegnati dalla regione sulla base di
specifici  e  finalizzati  piani  di  settore,  in   relazione   alla
motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione
gestionale e patrimoniale degli Enti interessati ed in relazione alla
fascia demografica di appartenenza dei singoli comuni ed al numero di
comuni che ha partecipato all'unione.
   4.  Nel  caso  di  erogazione  di contributi aggiuntivi, la giunta
regionale predispone un disegno  di  legge  per  la  costituzione  in
comune  dell'unione  alla scadenza del decimo anno della costituzione
dell'unione stessa, qualora la fusione non sia stata deliberata prima
di tale termine.