Art. 2.
                       Organizzazione interna
 
   1.  Viene istituita, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 18
agosto 1984, n. 44,  concernente  le  strutture  organizzative  della
Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
una  struttura  organizzativa  adeguata  cui  verranno  assegnate  le
specifiche attribuzioni derivanti  dall'applicazione  della  presente
legge ed in particolare il coordinamento delle iniziative di cui agli
articoli 4, 6, 7 e 8.
   2.  La Giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di
lavoro interdisciplinare e  permanente  presso  la  Presidenza  della
Giunta  stessa,  ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 1984, per
il coordinamento delle tematiche generali attinenti alla  tutela  dei
consumatori e degli utenti.
   3. Per lo studio di questioni di particolare complessita' inerenti
la  materia oggetto della presente legge la Giunta regionale puo' far
ricorso alla collaborazione di Universita', di  Istiutti  di  ricerca
pubblici  e  privati,  ovvero  di  esperti  di  accertata  competenza
tecnico-scientifica nel settore, designati  anche  sulla  base  delle
indicazioni  espresse  dalle associazioni di consumatori ed utenti di
cui all'art. 3.