Art. 2. Organizzazione interna 1. Viene istituita, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, concernente le strutture organizzative della Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una struttura organizzativa adeguata cui verranno assegnate le specifiche attribuzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed in particolare il coordinamento delle iniziative di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8. 2. La Giunta regionale provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare e permanente presso la Presidenza della Giunta stessa, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 1984, per il coordinamento delle tematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti. 3. Per lo studio di questioni di particolare complessita' inerenti la materia oggetto della presente legge la Giunta regionale puo' far ricorso alla collaborazione di Universita', di Istiutti di ricerca pubblici e privati, ovvero di esperti di accertata competenza tecnico-scientifica nel settore, designati anche sulla base delle indicazioni espresse dalle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'art. 3.