Art. 3.
     Partecipazioni delle associazioni di consumatori ed utenti
 
   1. La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni  di
consumatori  ed  utenti  e  puo'  avvalersi  delle  loro  proposte  e
suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.
   2. In particolare,  la  Regione  puo'  consultare,  nela  fase  di
elaborazione   dei  programmi  e  dei  provvedimenti  previsti  dalla
presente legge, le associazioni iscritte al registro di cui al  comma
3.
   3.  E'  disposta  l'istituzione  e  la  tenuta  del registro delle
associazioni dei consumatori ed utenti al quale verranno iscritte,  a
richiesta  degli  interessati, corredata da copia autentica dell'atto
costitutivo e  dello  statuto,  o  altra  idonea  documentazione,  le
associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
     a)  essre  costituite  per  atto  pubblico,  con uno statuto che
preveda come scopo  esclusivo  la  tutela  dei  consumatori  e  degli
utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;
     b)  tenere  un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
indicazione delle quote sottoscritte e versate;
     c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la
composizione delle entrate e delle spese;
     d) comprovare e documentare la continuita' di funzionamento,  le
attivita' sepcifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno
due anni;
     e)   non  avere  alcun  legame,  anche  indiretto,  con  enti  e
organizzazioni  che   esercitino   a   qualunque   titolo   attivita'
produttive, commerciali o di servizio;
     f)  essere costituite a livello nazionale ed essere presenti con
proprie articolazioni in almeno tre  province  della  regione  ed  in
altra regione;
     g)   non  avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito  alcuna
condanna,  passata   in   giudicato,   in   relazione   all'attivita'
dell'associazione medesima.
   4. Le associazioni di cui al comma 2 possono costituire un proprio
organismo rappresentativo, avente il compito di formulare le proposte
e i pareri richiesti dalla Regione.
   5.  L'iscrizione  al  registro  di  cui  al  comma 3 e' condizione
necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.