Art. 3. Partecipazioni delle associazioni di consumatori ed utenti 1. La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori ed utenti e puo' avvalersi delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti. 2. In particolare, la Regione puo' consultare, nela fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, le associazioni iscritte al registro di cui al comma 3. 3. E' disposta l'istituzione e la tenuta del registro delle associazioni dei consumatori ed utenti al quale verranno iscritte, a richiesta degli interessati, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, o altra idonea documentazione, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti: a) essre costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica; b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate; c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese; d) comprovare e documentare la continuita' di funzionamento, le attivita' sepcifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno due anni; e) non avere alcun legame, anche indiretto, con enti e organizzazioni che esercitino a qualunque titolo attivita' produttive, commerciali o di servizio; f) essere costituite a livello nazionale ed essere presenti con proprie articolazioni in almeno tre province della regione ed in altra regione; g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima. 4. Le associazioni di cui al comma 2 possono costituire un proprio organismo rappresentativo, avente il compito di formulare le proposte e i pareri richiesti dalla Regione. 5. L'iscrizione al registro di cui al comma 3 e' condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.