Art. 4. Attivita' di vigilanza e controlli 1. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 si perseguono in particolare attraverso: a) il potenziamento delle attivita' di vigilanza e dei controlli di laboratorio, nonche' di tutela igienica degli alimenti e bevande, previsti dalle vigenti leggi in materia di tutela della salute; b) la previsione, nei piani di lavoro delle Unita' sanitarie locali, di attivita' programmate di controllo, che tengano in adeguato conto degli obiettivi di tutela della salute dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela igienica degli alimenti e bevande e alle materie oggetto dei provvedimenti di recepimento della Direttiva del Consiglio CEE n. 89/397/CEE del 14 giugno 1989. 2. Sulla base delle modalita' stabilite dall'art. 18 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, concernente norme in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica, si provvede ad adeguare forme di informazione della popolazione in ordine alle attivita' di cui al comma 1.