Art. 4.
                 Attivita' di vigilanza e controlli
 
   1. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1  si
perseguono in particolare attraverso:
     a) il potenziamento delle attivita' di vigilanza e dei controlli
di  laboratorio, nonche' di tutela igienica degli alimenti e bevande,
previsti dalle vigenti leggi in materia di tutela della salute;
     b) la previsione, nei piani di  lavoro  delle  Unita'  sanitarie
locali,  di  attivita'  programmate  di  controllo,  che  tengano  in
adeguato  conto  degli  obiettivi  di   tutela   della   salute   dei
consumatori,  con  particolare riferimento alla tutela igienica degli
alimenti e bevande  e  alle  materie  oggetto  dei  provvedimenti  di
recepimento  della  Direttiva  del Consiglio CEE n. 89/397/CEE del 14
giugno 1989.
   2. Sulla base delle modalita' stabilite dall'art. 18 della L.R.  4
maggio  1982, n. 19, concernente norme in materia di igiene e sanita'
pubblica, veterinaria e farmaceutica, si provvede ad  adeguare  forme
di  informazione della popolazione in ordine alle attivita' di cui al
comma 1.