Art. 5. Richiesta di analisi 1. Il Consiglio regionale stabilisce entro 90 giorni dal'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di procedure e principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, le modalita' con le quali i servizi delle Unita' sanitarie locali abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche eseguono analisi richieste dalle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 3 o da altri soggetti.