Art. 5.
                        Richiesta di analisi
 
   1. Il Consiglio regionale stabilisce entro 90  giorni  dal'entrata
in  vigore della presente legge, nel rispetto di procedure e principi
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia,
le modalita' con le quali i servizi  delle  Unita'  sanitarie  locali
abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche
eseguono analisi richieste dalle associazioni iscritte al registro di
cui all'art. 3 o da altri soggetti.