Art. 6. Informazione dei consumatori 1. La Regione, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attivita' svolte in attuazione della presente legge. 2. In particolare la Regione si adopera perche' i Comuni, anche in collaborazione con le associazioni di cui all'art. 3, istituiscano uffici di informazione per i consumatori e gli utenti. 3. Le attivita' di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del piano di attivita' di cui all'art. 8.