Art. 6.
                    Informazione dei consumatori
 
   1.  La  Regione,  avvalendosi  delle  proprie  strutture,  informa
periodicamente i cittadini sulle attivita' svolte in attuazione della
presente legge.
   2. In particolare la Regione si adopera perche' i Comuni, anche in
collaborazione con le associazioni di cui  all'art.  3,  istituiscano
uffici di informazione per i consumatori e gli utenti.
   3.  Le  attivita' di cui al presente articolo sono approvate dalla
Giunta regionale, nell'ambito del piano di attivita' di cui  all'art.
8.