Art. 7.
                        Educazione ai consumi
 
   1.  Per le attivita' di educazione ed informazione del consumatore
ed utente di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1  la  Regione
si  avvale  delle  proprie  strutture, sentite le associazioni di cui
all'art. 3.
   2. La Regione, nell'ambito delle  proprie  competenze,  favorisce,
d'intesa  con le autorita' scolastiche, la realizzazione di corsi per
giovani in eta' scolare e l'attivita' di formazione degli  insegnanti
e   di   educazione   permanente.   La  Regione  cura,  altresi',  la
predisposizione  di  supporti  scientifici   e   delle   attrezzature
necessarie alla realizzazione di queste attivita'.
   3.  La  Regione,  in collaborazione con le Universita' ed Istituti
sepcializzati,  promuove  corsi  di   formazione   professionale   di
personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il
consumatore  utente,  nell'ambito delle figure professionali previste
dalle norme vigenti.
   4. Le attivita' di cui al presente articolo sono  approvate  dalla
Giunta  regionale, nell'ambito del piano di attivita' di cui all'art.
8.