Art. 7. Educazione ai consumi 1. Per le attivita' di educazione ed informazione del consumatore ed utente di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 la Regione si avvale delle proprie strutture, sentite le associazioni di cui all'art. 3. 2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce, d'intesa con le autorita' scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in eta' scolare e l'attivita' di formazione degli insegnanti e di educazione permanente. La Regione cura, altresi', la predisposizione di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attivita'. 3. La Regione, in collaborazione con le Universita' ed Istituti sepcializzati, promuove corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore utente, nell'ambito delle figure professionali previste dalle norme vigenti. 4. Le attivita' di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del piano di attivita' di cui all'art. 8.