Art. 9. I n c e n t i v i 1. La Giunta regionale, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, e' autorizzata ad erogare contributi, fino ad un massimo del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro di cui all'art. 3, per la realizzazione di progetti e programmi di attivita' rientranti nelle finalita' di cui all'art. 1. 2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, criteri, termini e modalita' per l'erogazione dei contributi con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. La Giunta regionale concede annualmente, sentito il parere delle associazioni di cui all'art. 3, i contributi alle attivita' ritenute ammissibili.