Art. 9.
                          I n c e n t i v i
 
   1.  La  Giunta  regionale,  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
dell'associazionismo  tra  i consumatori e gli utenti, e' autorizzata
ad erogare contributi, fino ad un  massimo  del  sessanta  per  cento
della  spesa  ritenuta ammissibile, alle associazioni dei consumatori
ed  utenti  iscritte  al  registro  di  cui  all'art.   3,   per   la
realizzazione  di  progetti e programmi di attivita' rientranti nelle
finalita' di cui all'art. 1.
   2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente,  criteri,
termini e modalita' per l'erogazione dei contributi con deliberazione
da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
   3.  La  Giunta  regionale  concede  annualmente, sentito il parere
delle associazioni di cui all'art. 3,  i  contributi  alle  attivita'
ritenute ammissibili.