IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della L.R. n. 26 del 1989 e' cosi' sostituito: "Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La presente legge disciplina l'introduzione, in via sperimentale e temporanea, presso le Unita' sanitarie locali individuate come previsto dell'articolo 2, della gestione articolate in centri di responsabilita', denominata gestione per budget, individuando, al fine della sua realizzazione, specifiche responsabilita' nell'ambito dell'organizzazione complessiva delle Unita' sanitarie locali interessate, in particolare per quanto attiene alla definizione degli obiettivi, all'uso delle risorse e ai risultati prefissati nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.".